Art. 3.
(Impiego di un medicinale di cui non è autorizzato il commercio).

      1. L'impiego di un medicinale industriale di cui non è autorizzata l'immissione in commercio è consentito esclusivamente:

          a) su singoli pazienti, nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, nel rispetto delle condizioni specificate nell'articolo 4 del citato decreto legislativo;

          b) nel corso di sperimentazioni cliniche effettuate in conformità delle disposizioni previste nell'articolo 5;

          c) in pazienti diversi da quelli reclutati ai fini della sperimentazione clinica conformemente a quanto previsto dall'articolo 6.